Sovranità nazionale e doppi standard all’ombra del “dovere di ingerenza”

Key Takeaways

Lo Stato-nazione si fonda su popolo, territorio e sovranità, ma il diritto internazionale viene applicato con ipocrisia e doppi standard.
L’umanitarismo e la Responsibility to Protect (R2P) sono spesso usati come pretesti per interventi selettivi al servizio degli interessi delle grandi potenze.
Questa flessibilità giuridica rischia di aprire un vaso di Pandora, erodendo la sovranità e la credibilità dell’ordine internazionale.
La grammatica dello Stato

Tutti gli animali sono uguali, ma
alcuni sono più uguali degli altri
Orwell

Nel periodo storico attuale ci sono sempre più dibattiti su cosa sia uno Stato-nazione e sulle sue funzioni; negli scenari strategici e geopolitici, ipocrisie e doppi standard hanno sempre caratterizzato le relazioni internazionali, presentandosi come fattori storici costanti piuttosto che eccezioni normative e giuridiche. Secondo la dottrina politica e la Convenzione di Montevideo del 1933, lo Stato deve avere tre elementi costitutivi: popolo, territorio e sovranità governativa. Per nazione, invece, si intende un complesso di persone che, condividendo lingua, religione, origini e storia, hanno una coscienza e un’autonomia culturale. I territori non riconosciuti sono entità nate da conflitti con gli Stati originari, che si trovano in una situazione de jure (priva di riconoscimento ufficiale) e in una condizione de facto (segnata da conflitti etnico-sociali e carenza di tutela democratica): ciò porta la comunità internazionale a riconoscerli solo parzialmente. Al giorno d’oggi l’ONU conta ufficialmente 193 Stati membri, sebbene ci siano entità statali de facto esistenti senza un riconoscimento univoco, sottolineando così la frammentazione dell’ordine giuridico.

Nel Logos europeo la nazione si presenta come il luogo dello Stato insieme alla storia che lo modella, portandolo a compimento nell’unità e facendone riconoscere la legittimità e la sovranità attraverso un atto battesimale.

L’organizzazione internazionale per eccellenza, le Nazioni Unite, ha lo scopo di sviluppare relazioni pacifiche e promuovere l’uguaglianza sovrana tra Stati: i suoi organi, come il Consiglio di Sicurezza e l’Assemblea Generale, hanno il compito di rendere ufficiale la proclamazione di uno Stato sovrano. In base a quanto spiegato, territori come Palestina, Kosovo o Taiwan sono entrati in moltissime organizzazioni internazionali, ma non sono stati riconosciuti da una parte dei Paesi ONU e neanche dalla totalità di quelli UE.

Complessità umanitarie e la retorica selettiva della protezione

Dalla fine della Guerra Fredda, l’UNHCR e molte altre organizzazioni umanitarie hanno interferito con la creazione di nuovi Stati attraverso interventi talvolta criticabili, dovendosi occupare di un numero sempre maggiore di complex humanitarian emergencies (CHE): entità di flussi forzati della popolazione civile tendenti a determinare se un conflitto giustifichi l’intervento. Queste crisi hanno portato a esercitare missioni per proteggere la vita delle persone, ma a un prezzo: l’imparzialità, la buona fede e la neutralità sono state notevolmente compromesse dagli interventi militari, riflettendo l’ambivalenza della comunità internazionale.

Come evidenziato da esperti del settore, le forze militari raramente hanno avuto un’agenda puramente umanitaria: non essendo neutrale, l’umanitarismo tende a selezionare vittime e carnefici, innescando un processo di dipendenza da governance esterne che non aiutano ad accorciare i conflitti, ma tendono ad erodere sovranità locali. In questo contesto, spesso si è fatto passare l’umanitarismo e i suoi interventi come una visione del mondo in cui ci sono povere vittime indifese e carnefici da fermare, piuttosto che mantenere pacificamente una rete di individui e attori all’interno di un complesso sistema di relazioni. La pluralità di interessi rende la sovranità un oggetto di negoziazione, ponendo la questione su che cosa sia realmente tutelato.

La retorica della Responsibility to Protect (R2P) e, più in generale, del “dovere di ingerenza”, articolata nel 2001 dalla Commissione ICISS, ha tentato di dare priorità alla tutela dei diritti umani rispetto all’integrità territoriale. Le capacità di tale paradigma di protezione di tradursi in pratica sono viste solo come un pretesto per interventi con altri scopi; gli scettici post-coloniali vedono l’ingerenza a scopo protettivo come una trasformazione del neoimperialismo. Le risposte a queste critiche, che vedevano l’espansione paternalistica dell’egemonia occidentale dietro l’R2P, hanno sostenuto che tali intromissioni non sono un approccio esclusivamente occidentale, dando enfasi alle organizzazioni regionali come principali attori per l’interruzione dei conflitti. Studi accademici hanno sostenuto che le relazioni internazionali sono divenute “più gerarchiche con forme stratificate di sovranità”, dove alcuni Stati acquisiscono privilegi mentre altri perdono diritti fondamentali. La selettività ha smascherato i doppi standard nell’applicare i principi di protezione universale: la dottrina viene invocata dove ci sono interessi strategici, mentre in svariate crisi africane si è ignorata questa responsabilità.

La riluttanza a fornire sostegni coerenti evidenzia che l’intervento umanitario non è radicato e che i principi di sovranità e non intervento continuano a funzionare seppur senza primato assoluto; di conseguenza, Stati e gruppi armati sfidano le convenzioni. È importantissimo imporre un chiaro limite giuridico al potere politico, concedendo una giurisdizione indipendente come garanzia normata dal limite costituzionale; in alcuni casi, gli Stati o i territori non riconosciuti, se utilizzano il potere sovrano contro il benessere della società e se sostituiscono forme democratiche con leggi inopportune per scopi politici, rischiano di essere facilmente manipolabili e, di conseguenza, diventare una minaccia per i paesi attorno: questo si può vedere con la radicalizzazione islamica nel balcani e con le cellule terroristiche in Kosovo.

Legalità flessibile e il vaso di Pandora: dall’interventismo all’interesse

In periodi di transizione normativa, la comunità internazionale si è dimostrata mutevole, agendo in maniera diversificata per crisi come in Somalia, Ruanda o Congo-Zaire. Le dinamiche globali sono cambiate, ma la diplomazia non è riuscita a elaborare un sistema condiviso. Sebbene alcuni affermino l’esistenza di una norma di Diritto Internazionale che conceda l’intervento in nome dell’umanità, questa non si è formata sul ricorso alla forza armata, in quanto andrebbe contro il requisito della generalità.

Nel periodo compreso tra il 1991 ed il 2020 sono state intraprese dai paesi occidentali oltre una dozzina di interventi bellici extra-territoriali su grandi scale, spesso al di fuori o ai limiti di un espresso mandato dell’ONU. Un paradigma di tale selettività è ravvisabile nei Balcani: l’intervento in Kosovo, giustificato per contrastare trattamenti degradanti subiti dalla popolazione dal proprio Stato, si è trasformato in un’azione intrapresa senza il Consiglio di Sicurezza, risultando contraria all’articolo 2 della Carta ONU. Nonostante l’illegittimità dei bombardamenti, il Consiglio di Sicurezza ha successivamente riconosciuto i risultati portati, creando un precedente di legalità flessibile:  una volta che un gruppo di Stati potenti si è reso conto che può sfuggire alle restrizioni del diritto internazionale e ricorrere alla forza senza censura, si è aperto un vaso di Pandora.

Oggigiorno l’ordine internazionale sta subendo ridefinizioni importanti riguardo i paradigmi interventisti: se da una parte paesi come la Russia hanno giustificato le proprie ingerenze attraverso dottrine strutturate, dall’altra parte è possibile notare diversi approcci strategici come quella del presidente Trump, dove si è consacrata la centralità dell’interesse nazionale a discapito delle pretese di universalità.

La responsabilità di proteggere ha sempre fatto da piramide gerarchica, permettendo ad attori statuali potenti di interpretare le norme a proprio vantaggio e interesse: la grande differenza è che negli ultimi anni non si è ritenuto necessario concentrarsi su retoriche discolpanti, se gli interventi contro i serbi nel 1999 e gli interventi in Libia nel 2011 furono presentati come difesa del multilateralismo e della protezione umana, nonostante il criterio utilitaristico valutativo, oggi si è passati ad un realismo selettivo basato sulla forza e sulla decapitazione diretta dell’avversario come leva negoziale.

Gli analisti geopolitici, infatti sottolineano come l’amministrazione Trump abbia avuto un ruolo centrale nel surrogare questo approccio: la classica “giustificazione umanitaria” ha lasciato spazio ad una diretta e schietta applicazione dell’interesse nazionale. L’interventismo non ha più necessitato di veli morali, confermando una interpretazione del diritto come strumento subordinato alla potenza.

Autodeterminazione, sovranità e le nuove letture

La sovranità lungo i secoli si è rarefatta, dalla persona sovrana si è radicata nel popolo e nell’ordinamento giuridico dimostrando che per governare serve edificare nuovi modelli di democrazia. Forme organizzative rappresentative sostituiranno l’esclusiva degli Stati sovrani: la sovranità esterna si esprime nelle organizzazioni internazionali, stabilendo un ordine globale e sottraendo l’uso della forza ai singoli Stati. Il senso di appartenenza nazionale, nonostante i diritti dell’uomo, è in continua trasformazione, muta ma non si cancella, riproponendosi in forme diverse. Visioni espansive, come l’Unione Europea, riescono a portare un vantaggio nella dimensione plurale, da membro di una certa nazione si gode anche di una cittadinanza più ampia. L’autodeterminazione è il principio in cui ogni popolo ha il diritto di affermare il proprio regime politico indipendentemente dalle influenze esterne, trova fondamento in Rousseau e conobbe la prima formulazione nei 14 punti di Wilson.

Secondo il diritto internazionale, può essere attuata solo da persone soggette a dominazione coloniale o il cui territorio è stato conquistato con un atto di forza: non dovrebbe quindi essere attuata da comunità che intendono instaurare un nuovo regime politico. Esiste una differenza tra autodeterminazione interna ed esterna: la prima tutela i diritti delle minoranze presenti in una nazione dal momento che uno Stato lascia la possibilità alle minoranze di parlare la propria lingua e partecipare alla vita politica, la seconda invece indica la formazione di nuovi Stati, dividendo quelli già esistenti, modificando confini e cercando di ottenere il riconoscimento internazionale; l’autodeterminazione esterna è generalmente sconsigliata in quanto genera violenza e si attua solo in casi estremi: nella sentenza Reference re Secession of Québec, la Corte Suprema del Canada ha stabilito che l’autoproclamazione si attua solo in casi estremi e meticolosamente definiti, come per esempio in casi di colonialismo, occupazione straniera o regimi discriminatori che negano i diritti fondamentali.

Nella lettura selettiva del diritto internazionale possiamo notare come l’invocazione dell’umanitarismo per aggirare la sovranità possa essere richiamato a seconda dell’interesse nazionale. È importante considerare che non solo le potenze occidentali hanno velato il proprio tornaconto sotto l’interventismo e che anche la Russia ha sviluppato un suo modello di dottrina umanitaristica; partendo dal principio “Russkiy Mir”, il Cremlino a modo suo utilizzato strumenti di soft power e proxy war per perseguire i propri interessi: in primis la diffusione della sua cultura e di garanzie per la sicurezza nazionale, e in secondo luogo ha cercato, sempre con maggiore costanza, di interpretare l’R2P per intervenire nelle aree di influenza considerate appartenenti per imporre la propria egemonia valoriale (tramite l’invocazione dell’autodeterminazione dei popoli in Crimea o Donbass, l’intervento su richiesta in Siria, l’invocazione delle forze armate per la protezione e difesa dei propri cittadini all’estero, etc.)

Visti i precedenti delle applicazioni selettive di tali dottrine interventiste, si evince come non ci siano impedimenti per i grandi Stati di manovrare il diritto internazionale a seconda della convenienza. In un sistema internazionale sempre più complesso con le sue dinamiche competitive, è importante ricordare gli sviluppi che hanno portato attori, come le Nazioni Unite o l’Unione Europea, a progressi per la prosperità della società. Se si continuano a giustificare interventi piegando il diritto all’utile immediato, il sistema collasserà sotto il peso dei propri doppi standard; è per questo che le organizzazioni internazionali devono riprendere a seguire le regole fondamentali che li hanno resi grandi, ritrovando un quadro di diritto internazionale e tornando ai principi costituenti.

Nota: Le opinioni espresse negli articoli sono quelle dei rispettivi autori e potrebbero non rispecchiare le posizioni della Fondazione Machiavelli.

CONDIVIDI:

Autore dell'articolo

Contenuti correlati