di Stefano Beccardi

Con sentenza del 18 giugno 2020 (C-78/18) la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sulla questione di legittimità della c.d. “legge anti-Soros” (Legge n. LXXVI del 2017 sulla trasparenza delle organizzazioni che ricevono sostegno dall’estero), adottata dall’Ungheria con l’intenzione di limitare l’influenza delle Ong operanti nel Paese. A tal fine, la legge in questione stabiliva una serie di obblighi di pubblicità (sia verso il pubblico, sia verso le autorità statali) con la supervisione giudiziale, in particolare nel caso in cui i finanziamenti provenienti dall’estero superassero determinate soglie di valore.

La decisione ha evidenziato alcune intrinseche criticità della normativa magiara, pur non essendo scevra da alcune considerazioni ideologicamente orientate e, a tratti, contraddittorie. Tuttavia, dalla valutazione delle statuizioni contenute nella sentenza si possono trarre alcune indicazioni operative più meditate rispetto alle “precipitose” misure ungheresi.

In particolare, la CGE ha ritenuto che la “legge sulla trasparenza” violi alcuni principi fondamentali, quali la libera circolazione di capitali (art. 63 TFUE), la libertà di associazione e il diritto alla riservatezza dei dati personali (artt. 7, 8 e 12 della Carta di Nizza).

In relazione al primo punto, è stato affermato che – pur essendo astrattamente legittimi provvedimenti che aumentino i controlli sui finanziamenti da fonti extra-UE, per “ragioni imperative di interesse generale” – in concreto la normativa ungherese comporta oneri supplementari per le sole organizzazioni che ricevono sostegno finanziario dall’estero, determinando così una irragionevole “stigmatizzazione di principio”, per cui i finanziamenti esteri sarebbero in ogni caso sospetti in relazione agli interessi nazionali, a prescindere da una “minaccia reale, attuale e sufficientemente grave”.

Altro snodo cruciale della sentenza riguarda la limitazione del concetto di “persona pubblica” (al quale si associa una legittima compressione del diritto di riservatezza dei propri dati, anche finanziari), che deve intendersi ristretto ai soli soggetti che esercitano una funzione politica. Questa decisione intacca il “cuore” della “legge anti-Soros”, che individuava “persona pubblica” qualsiasi soggetto straniero che, mediante il finanziamento alle Ong, partecipasse di fatto alla vita politica nazionale, orientando la pubblica opinione.

Chiaramente, alcuni passaggi logici della decisione sono ispirati da una visione individualista e globalista: per esempio, la libera circolazione dei capitali sembra essere considerata un interesse preminente che non può trovare limitazioni né nella preferenza nazionale, né nell’esigenza di trasparenza del dibattito politico. Del pari, il diritto alla riservatezza dei dati personali è stato interpretato in una maniera che potrebbe costituire un paravento dietro cui ripararsi per coloro che influenzano i processi decisionali, dentro e fuori dalle istituzioni.

Nondimeno, anche a prescindere da tali valutazioni “ideologiche”, la volontà manifesta della “legge anti-Soros” di colpire soltanto alcune Ong ha finito per indebolire l’intero impianto giuridico, che è stato inesorabilmente travolto.

Ciò significa che gli Stati devono rassegnarsi a dover soccombere dinanzi alla rete di contro-potere, che finisce per privatizzare ambiti sottratti al potere pubblico? A parere di chi scrive no, residuando ancora margini di manovra, purché – a differenza del tentativo ungherese – si opti per soluzioni meno “personalizzate” e si affronti l’universo-Ong in modo organico.

Nello specifico caso italiano, alcune misure possono essere ispirate dalla normativa già esistente, sia quella in materia di cooperazione allo sviluppo (Legge n. 125/2014), sia quella in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici (art. 1, commi 11 e ss., Legge n. 3/2019), partendo dal presupposto che le Ong, attraverso i loro esponenti e sostenitori inseriti nelle istituzioni (“deep state”) possono orientare i processi informativi e decisionali, dentro e fuori i confini nazionali.

In tal senso, alcuni interventi normativi potrebbero avere per oggetto:

Si tratta di possibili misure che dovrebbero essere in grado di perseguire l’interesse pubblico alla trasparenza nella gestione compartecipata della cosa pubblica e, allo stesso tempo, di rispettare le indicazioni fornite dalla CGE (parificazione tra finanziatori nazionali e stranieri, e tra movimenti di capitali nazionali ed internazionali; rilevanza di un interesse attuale, quale la partecipazione a bandi pubblici o la conduzione di servizi pubblici; disvelamento dei dati personali laddove l’interesse privato sfumi in ruoli obiettivamente politici o amministrativi).

Sempreché la giurisprudenza europea non si sviluppi ulteriormente in chiave garantista degli interessi privati, espandendo la “zona franca” in cui le Ong e i loro ispiratori/finanziatori possano liberamente muoversi. Ma, così facendo, si creerebbe una frattura insanabile – e dunque una disparità di trattamento – tra chi pubblicamente si impegna in ruoli politici, e sarà sempre meno incentivato a farlo, e chi invece si propone di etero-dirigere surrettiziamente la politica nei piccoli club.